Fisco facile
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Silvio Rivetti

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Fisco facile

Silvio Rivetti

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Non vi è pratica d'affari o questione privata che non abbia un riflesso fiscale. Che si acquisti la maggioranza di una società quotata in Borsa o si venda un garage, che si compri la prima casa o la si ristrutturi, che ci si sposi o ci si separi, qualunque operazione o investimento o progetto della vita quotidiana deve fare i conti col più onnipresente dei convitati di pietra: il Fisco. Per questo è utile conoscere i meccanismi di base che muovono la fiscalità del nostro Paese e la macchina amministrativa che la presidia, se si vuole tutelare la propria integrità di cittadini e di contribuenti, titolari di diritti e non solo di obblighi. Questo manuale spiega in maniera facile tutti i principali concetti del mondo fiscale, dedicando a ciascuno di essi un'illustrazione sintetica ma completa, in semplice ordine alfabetico. Il manuale collega ogni voce a tutti i temi correlati per permettere al lettore di allargare la propria visione. "Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto
quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli.
Luigi Einaudi

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Information

Publisher
IlSole24Ore
Year
2021
ISBN
9788863459074
Subtopic
Fiscalité
La fiscalità spiegata
a tutti, dalla A alla Z

Accertamento

—Articoli 31 e ss., Dpr 600/1973

È la parola più temuta. E anche la più misconosciuta e incompresa: decisamente la migliore, per aprire un testo di divulgazione fiscale.
Con il termine “accertamento” si indica, in linea generale, il provvedimento impositivo con cui si richiede il pagamento di maggiori tributi, rispetto a quelli già versati o non versati affatto (con lo stesso termine si può anche indicare il procedimento, ovvero l’insieme delle attività amministrative che portano alla sua emanazione).
L’atto impositivo è emanato da un ente pubblico, in veste di ente impositore: tipicamente l’Agenzia delle Entrate, per i tributi dello Stato; ma può anche essere un ente locale (si pensi ai Comuni che contestano il pagamento di maggiore IMU).
Al di là delle diverse denominazioni che l’atto può assumere (“avviso di accertamento” per tributi come l’IRPEF, l’IVA o l’IMU; “avviso di liquidazione” per l’imposta di registro o di successione), l’accertamento/provvedimento impositivo presenta sempre lo stesso tipo di contenuto e le stesse caratteristiche di base.
In primo luogo, l’accertamento dev’essere motivato. A garanzia del contribuente, il provvedimento deve spiegare in maniera chiara le ragioni poste alla base delle richieste di maggiori pagamenti, indicando sia i fatti rilevanti, sia le norme di diritto che si dicono violate. E se vi sono richiamati altri atti o documenti, che ne integrano la motivazione, questi devono esservi allegati. Se la motivazione dell’accertamento è incompleta o contraddittoria, la maggiore pretesa è illegittima e quindi contestabile.
In secondo luogo, l’accertamento dev’essere tempestivo. Vi sono regole sia generali, sia puntuali per tipi d’imposta, che limitano nel tempo la facoltà del soggetto pubblico di pretendere ulteriori pagamenti. A garanzia del contribuente, le maggiori pretese emesse una volta decorso il lasso temporale previsto sono illegittime e quindi contestabili.
In terzo luogo, l’accertamento deve rispettare precisi requisiti di forma. Ad esempio, esso dev’essere sottoscritto dal funzionario responsabile o incaricato (ora anche digitalmente); e dev’essere notificato al contribuente nel rispetto di procedure formali (oggi anche telematiche). Ancora una volta, gli atti impositivi che vengano emessi e veicolati senza il rispetto di queste basilari norme di garanzia a favore del contribuente, sono illegittimi e quindi contestabili.
In quarto luogo e infine, l’accertamento è sempre impugnabile. Esso diventa definitivo solo decorso il termine di tempo che è dato per la sua contestazione, ovvero 60 giorni dalla notifica (e solo decorso tale termine, diventa immediatamente esecutivo). Per favorire il contribuente che intenda opporsi alle pretese, l’accertamento deve contenere tutte le informazioni necessarie all’impugnazione, indicando sia i soggetti innanzi a cui essa può essere avanzata, sia i termini entro cui va effettuata. Nel caso invece in cui il contribuente sia d’accordo con la pretesa e non intenda contestarla, pagando nei termini gli è dato definire le sanzioni in via ridotta.
In conclusione si può dire che le maggiori pretese pubbliche, qualunque sia la loro forma, non sono imposizioni di tipo feudale, ma richieste motivate rispetto a cui il contribuente (privato, professionista e impresa) ha il diritto di reagire, secondo regole e tempi chiari. Pertanto è necessario riconoscere e rispettare sia i Poteri d’imposizione, per esigenze di carattere collettivo, sia i Diritti dei contribuenti, egualmente degni d’iniziale maiuscola.
Vedi anche: adesione, anno d’imposta, avviso di accertamento, avviso di liquidazione, impugnazioni, mediazione, processo tributario, sanzioni, Statuto del contribuente.

Accise

—Direttiva 2020/262/CE; Dlgs 504/1995

Le accise costituiscono, nel mondo dei tributi, ciò che le meduse sono nella biologia marina: meccanismi antichissimi, semplici al limite della primitività, efficacissimi.
Le accise colpiscono la produzione di un selezionato numero di beni di consumo “speciali” e in qualche modo limitati e limitabili, nel senso che le relative fonti di produzione e linee di smercio possono essere facilmente individuate e controllate (anche grazie ad apposite licenze o permessi per la loro gestione). Storicamente, esse si applicano alla produzione delle bevande alcoliche (vino, birra), dei tabacchi lavorati; oggi anche dei prodotti energetici (benzina, elettricità).
Le accise sono imposte che, letteralmente, sono dovute un tanto al chilo, o al litro, o al kW: perché vengono calcolate in relazione all’unità di misura utilizzata per i prodotti a cui accedono.
Le accise gravano sul produttore, teoricamente; ma di fatto vengono trasferite sul consumatore finale, essendo inglobate nel prezzo finale d’acquisto dei beni in questione. E poiché è possibile che, ad esempio, il vino prodotto in Italia possa essere venduto e consumato in Germania, le accise sono disciplinate in ambito UE da norme comunitarie puntuali, dettate con Direttiva e recepite nei vari Stati membri: venendo così riscosse nello Stato UE dove il bene viene effettivamente consumato, secondo le aliquote stabilite dallo Stato stesso.
Per garantire l’effettivo pagamento dell’accisa nel luogo di consumo dei beni, la circolazione di questi avviene solo all’interno di una sorta di “circuito chiuso”, controllato dalle autorità doganali dei vari Paesi, tra soggetti debitamente autorizzati: i così detti “depositi fiscali”. I beni circolano così in regime di “sospensione d’imposta”, da deposito fiscale a deposito fiscale: e solo all’uscita dall’ultimo deposito fiscale e con l’effettiva immissione in consumo, l’accisa viene riscossa a carico del consumatore finale.
Le accise sono una forma di imposizione silente, tanto semplice quanto efficace. Essendo il loro peso assorbito nel prezzo di vendita dei beni, un ritocco all’insù delle rispettive aliquote impatta su un’ampia platea di contribuenti e può generare significativi ritorni d’incasso, per l’Erario (si pensi al caso, tutto italiano, delle accise sulla benzina, che incidono sul prezzo di vendita finale della stessa in una misura imparagonabile rispetto agli altri Paesi comunitari). E se si pensa che l’IVA si calcola sul prezzo di vendita, maggiorato delle accise, si vede come il rialzo di queste comporti anche un aumento di gettito della prima, con una catena di vantaggi non da poco per l’Erario.
Una revisione delle aliquote d’accisa può essere giustificata da interessi di cassa, ma anche da interessi sociali: in termini di disincentivazione dal consumo di beni dannosi alla salute, o di beni inquinanti.
Vedi anche: IVA, Unione europea.

Adesione

—Dlgs 218/1997

L’“accertamento con adesione” è la procedura standard con la quale il contribuente può aprire un confronto con l’ente impositore; per gestire e comporre i conflitti con quest’ultimo e rivedere al ribasso le sue maggiori pretese.
Tale procedura si attiva usualmente – se non vi è stato il contraddittorio preventivo – su istanza del contribuente che ha ricevuto la notifica dell’atto impositivo, entro i 60 giorni previsti per la sua impugnazione; con richiesta in carta libera indirizzata all’ufficio che ha emanato l’atto, sottoscritta dal contribuente stesso o dal professionista delegato, munito di procura speciale.
Il contribuente non deve formulare alcuna proposta in questa fase iniziale, che di per sé gli attribuisce un doppio vantaggio di non poco conto.
In primo luogo, la procedura opera automaticamente: nel senso che, a seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio che ha emesso l’atto è obbligatoriamente tenuto a invitare il contribuente alla discussione del caso, entro 15 giorni (cd. “contraddittorio”). In secondo luogo, l’istanza sospende i termini per l’impugnativa di 90 giorni, che dunque si sommano al termine originario di 60 giorni.
Questo periodo di “tregua obbligatoria” permette al contribuente di illustrare all’ufficio impositore argomenti e chiarimenti che possono essere accolti da quest’ultimo, con conseguente annullamento totale, o riduzione parziale, delle maggiori pretese.
L’accertamento con adesione mira a “concordare” con il Fisco la misura della maggiore tassazione, nell’ottica di favorire sia il contribuente (che può ottenere migliori condizioni e minori esborsi, rispetto alla pretesa che gli è stata notificata); sia il Fisco stesso (che può avere interesse a ridurre le proprie richieste, a condizione di essere relativamente certo di poter incassare ciò che il contribuente può effettivamente pagare).
Per incentivare il contribuente a concordare con il Fisco una pretesa condivisa, anziché impugnare quella originaria, è prevista anche la riduzione premiale delle sanzioni a un terzo del minimo di legge, che si calcolano sul nuovo importo come concordato e ribassato.
Se le parti trovano un accordo circa il nuovo, minore ammontare delle pretese, si stipula un “atto di adesione” che sostituisce le richieste originarie e consente anche il pagamento rateale. L’adesione, tuttavia, non si perfeziona con la semplice firma dell’accordo, ma con il pagamento anche solo della prima rata, entro 20 giorni; altrimenti rivive la pretesa originaria. Se perfezionata, l’adesione non sarà più impugnabile da parte privata, né rivedibile da parte pubblica (salvo che emergano eccezionalmente elementi nuovi, legittimanti pretese addizionali di altro genere, o superiori a date soglie).
L’accertamento con adesione trova il suo limite naturale nel fatto che il contribuente accertato si confronta con lo stesso ufficio che ha svolto i controlli ed emesso nei suoi confronti l’atto impositivo: ed è possibile che tale ufficio non possa legittimamente motivare abbattimenti, nella misura attesa o sperata dal contribuente.
Nonostante tale limite, la procedura trova largo impiego in materia di imposte dirette, IVA, imposta di registro; ed è uno strumento spesso efficace per evitare il contenzioso con il Fisco.
Resta poco comprensibile perché tale procedura non trovi applicazione generalizzata anche in materia di tributi locali. Essa è attivabile solo se l’ente locale l’ha prevista nei propri regolamenti: e così vi saranno Comuni che ammettono procedure di confronto sulla loro pretese in materia di IMU; e altri Comuni no.
Vedi anche: autotutela, contraddittorio preventivo obbligatorio, controlli nel merito, impugnazioni, processo tributario, sanzioni.

Affidamento del contribuente

—Articolo 10, Legge 212/2000, Statuto del contribuente

Nelle tempestose acque dell’oceano tributario, in cui le norme di tassazione, i regimi fiscali, le agevolazioni cambiano continuamente, il contribuente deve poter fare “affidamento” su punti di riferimento chiari e fermi.
Il primo tra questi punti fermi non può che essere l’interpretazione delle norme fiscali, fornita dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente infatti, conoscendo il modo in cui il Fisco applica le norme, può regolarsi di conseguenza e adempiere ai suoi obblighi in maniera corretta, senza rischiare recuperi e sanzioni.
In questa prospettiva, l’affidamento del contribuente sulle prese di posizione espresse dall’Agenzia delle Entrate richiede di essere garantito e tutelato: e a ciò provvedono specifiche regole dettate dallo Statuto del contribuente.
In particolare, è previsto che siano nulli i recuperi d’imposta posti in essere nei confronti dei contribuenti che hanno interpellato la stessa amministrazione finanziaria, chiedendole un parere sulle modalità di tassazione dei loro casi concreti, a mezzo di istanza di interpello. In questi casi, pertanto, sia i recuperi delle maggiori imposte che l’irrogazione delle relative sanzioni saranno totalmente illegittimi.
In termini più generali, è invece previsto che il Fisco non possa irrogare sanzioni né richiedere gli interessi nei confronti dei contribuenti che si siano conformati alle indicazioni provenienti dagli atti del Fisco stesso (quand’anche modificate successivamente); o che abbiano operato in un dato modo, per effetto di ritardi, errori o omissioni dell’apparato fiscale.
Allo scopo di “istruire” il più possibile la platea dei contribuenti circa le modalità con cui l’Erario opera, l’amministrazione tributaria è chiamata a rendere la massima diffusione dei suoi “atti di prassi” (circolari, risoluzioni, risposte alle istanze di interpello e consulenze giuridiche): e in questa prospettiva i siti internet istituzionali e i canali informatici dedicati costituiscono un mezzo efficacissimo per svolgere tale compito. E tuttavia, è da tener presente che proprio la mole di informazioni che è oggi facilmente reperibile, in uno con il continuo mutare delle regole e delle relative interpretazioni e istruzioni, possono alimentare qualche affanno: perché quando il ritmo delle novità diventa incalzante e le fonti di informazione si accavallano e addirittura si smentiscono (come può accadere nei casi più dubbi e delicati), anche il professionista più esperto può provare sconforto.
L’affidamento del cittadino/contribuente sulla parola del Fisco è dunque un bene prezioso, oggetto di tutela di legge: ma ancora più prezioso è forse il bene che lo stesso cittadino autoalimenta, acquisendo qualche nozione di base sul funzionamento di quei meccanismi fiscali che consentono di far fronte alle numerose spese pubbliche di cui egli stesso fruisce, direttamente o indirettamente.
Vedi anche: circolari e risoluzioni, interpello, Statuto del contribuente.

Agenzia delle Entrate

—Articolo 57, Dlgs 300/1999

È utile avere un’idea di che cosa sia l’Agenzia delle Entrate, di come è strutturata e di come funzioni, trattandosi del soggetto pubblico che svolge il più importante ruolo impositivo nel Paese e in cui si esprime uno dei volti principali del Fisco.
Il concetto di “agenzia pubblica” è stato importato dall’esperienza anglosassone e scandinava, dove è risultato efficace anche in ambito fiscale (come dimostrato, ad esempio, dall’esperienza degli USA). L’Agency è tipicamente un soggetto pubblico che opera per conto di una struttura principale (di solito, un ministero) per svolgere compiti operativi, in maniera relativamente autonoma e in base a un accordo quadro.
In Italia, l’Agenzia delle Entrate nasce con il Dlgs 300/1999, in occasione della riorganizzazi...

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