La fiscalitĂ spiegata
a tutti, dalla A alla Z Accertamento
âArticoli 31 e ss., Dpr 600/1973
Ă la parola piĂš temuta. E anche la piĂš misconosciuta e incompresa: decisamente la migliore, per aprire un testo di divulgazione fiscale.
Con il termine âaccertamentoâ si indica, in linea generale, il provvedimento impositivo con cui si richiede il pagamento di maggiori tributi, rispetto a quelli giĂ versati o non versati affatto (con lo stesso termine si può anche indicare il procedimento, ovvero lâinsieme delle attivitĂ amministrative che portano alla sua emanazione).
Lâatto impositivo è emanato da un ente pubblico, in veste di ente impositore: tipicamente lâAgenzia delle Entrate, per i tributi dello Stato; ma può anche essere un ente locale (si pensi ai Comuni che contestano il pagamento di maggiore IMU).
Al di lĂ delle diverse denominazioni che lâatto può assumere (âavviso di accertamentoâ per tributi come lâIRPEF, lâIVA o lâIMU; âavviso di liquidazioneâ per lâimposta di registro o di successione), lâaccertamento/provvedimento impositivo presenta sempre lo stesso tipo di contenuto e le stesse caratteristiche di base.
In primo luogo, lâaccertamento devâessere motivato. A garanzia del contribuente, il provvedimento deve spiegare in maniera chiara le ragioni poste alla base delle richieste di maggiori pagamenti, indicando sia i fatti rilevanti, sia le norme di diritto che si dicono violate. E se vi sono richiamati altri atti o documenti, che ne integrano la motivazione, questi devono esservi allegati. Se la motivazione dellâaccertamento è incompleta o contraddittoria, la maggiore pretesa è illegittima e quindi contestabile.
In secondo luogo, lâaccertamento devâessere tempestivo. Vi sono regole sia generali, sia puntuali per tipi dâimposta, che limitano nel tempo la facoltĂ del soggetto pubblico di pretendere ulteriori pagamenti. A garanzia del contribuente, le maggiori pretese emesse una volta decorso il lasso temporale previsto sono illegittime e quindi contestabili.
In terzo luogo, lâaccertamento deve rispettare precisi requisiti di forma. Ad esempio, esso devâessere sottoscritto dal funzionario responsabile o incaricato (ora anche digitalmente); e devâessere notificato al contribuente nel rispetto di procedure formali (oggi anche telematiche). Ancora una volta, gli atti impositivi che vengano emessi e veicolati senza il rispetto di queste basilari norme di garanzia a favore del contribuente, sono illegittimi e quindi contestabili.
In quarto luogo e infine, lâaccertamento è sempre impugnabile. Esso diventa definitivo solo decorso il termine di tempo che è dato per la sua contestazione, ovvero 60 giorni dalla notifica (e solo decorso tale termine, diventa immediatamente esecutivo). Per favorire il contribuente che intenda opporsi alle pretese, lâaccertamento deve contenere tutte le informazioni necessarie allâimpugnazione, indicando sia i soggetti innanzi a cui essa può essere avanzata, sia i termini entro cui va effettuata. Nel caso invece in cui il contribuente sia dâaccordo con la pretesa e non intenda contestarla, pagando nei termini gli è dato definire le sanzioni in via ridotta.
In conclusione si può dire che le maggiori pretese pubbliche, qualunque sia la loro forma, non sono imposizioni di tipo feudale, ma richieste motivate rispetto a cui il contribuente (privato, professionista e impresa) ha il diritto di reagire, secondo regole e tempi chiari. Pertanto è necessario riconoscere e rispettare sia i Poteri dâimposizione, per esigenze di carattere collettivo, sia i Diritti dei contribuenti, egualmente degni dâiniziale maiuscola.
Vedi anche: adesione, anno dâimposta, avviso di accertamento, avviso di liquidazione, impugnazioni, mediazione, processo tributario, sanzioni, Statuto del contribuente.
Accise
âDirettiva 2020/262/CE; Dlgs 504/1995
Le accise costituiscono, nel mondo dei tributi, ciò che le meduse sono nella biologia marina: meccanismi antichissimi, semplici al limite della primitività , efficacissimi.
Le accise colpiscono la produzione di un selezionato numero di beni di consumo âspecialiâ e in qualche modo limitati e limitabili, nel senso che le relative fonti di produzione e linee di smercio possono essere facilmente individuate e controllate (anche grazie ad apposite licenze o permessi per la loro gestione). Storicamente, esse si applicano alla produzione delle bevande alcoliche (vino, birra), dei tabacchi lavorati; oggi anche dei prodotti energetici (benzina, elettricitĂ ).
Le accise sono imposte che, letteralmente, sono dovute un tanto al chilo, o al litro, o al kW: perchĂŠ vengono calcolate in relazione allâunitĂ di misura utilizzata per i prodotti a cui accedono.
Le accise gravano sul produttore, teoricamente; ma di fatto vengono trasferite sul consumatore finale, essendo inglobate nel prezzo finale dâacquisto dei beni in questione. E poichĂŠ è possibile che, ad esempio, il vino prodotto in Italia possa essere venduto e consumato in Germania, le accise sono disciplinate in ambito UE da norme comunitarie puntuali, dettate con Direttiva e recepite nei vari Stati membri: venendo cosĂŹ riscosse nello Stato UE dove il bene viene effettivamente consumato, secondo le aliquote stabilite dallo Stato stesso.
Per garantire lâeffettivo pagamento dellâaccisa nel luogo di consumo dei beni, la circolazione di questi avviene solo allâinterno di una sorta di âcircuito chiusoâ, controllato dalle autoritĂ doganali dei vari Paesi, tra soggetti debitamente autorizzati: i cosĂŹ detti âdepositi fiscaliâ. I beni circolano cosĂŹ in regime di âsospensione dâimpostaâ, da deposito fiscale a deposito fiscale: e solo allâuscita dallâultimo deposito fiscale e con lâeffettiva immissione in consumo, lâaccisa viene riscossa a carico del consumatore finale.
Le accise sono una forma di imposizione silente, tanto semplice quanto efficace. Essendo il loro peso assorbito nel prezzo di vendita dei beni, un ritocco allâinsĂš delle rispettive aliquote impatta su unâampia platea di contribuenti e può generare significativi ritorni dâincasso, per lâErario (si pensi al caso, tutto italiano, delle accise sulla benzina, che incidono sul prezzo di vendita finale della stessa in una misura imparagonabile rispetto agli altri Paesi comunitari). E se si pensa che lâIVA si calcola sul prezzo di vendita, maggiorato delle accise, si vede come il rialzo di queste comporti anche un aumento di gettito della prima, con una catena di vantaggi non da poco per lâErario.
Una revisione delle aliquote dâaccisa può essere giustificata da interessi di cassa, ma anche da interessi sociali: in termini di disincentivazione dal consumo di beni dannosi alla salute, o di beni inquinanti.
Vedi anche: IVA, Unione europea.
Adesione
âDlgs 218/1997
Lââaccertamento con adesioneâ è la procedura standard con la quale il contribuente può aprire un confronto con lâente impositore; per gestire e comporre i conflitti con questâultimo e rivedere al ribasso le sue maggiori pretese.
Tale procedura si attiva usualmente â se non vi è stato il contraddittorio preventivo â su istanza del contribuente che ha ricevuto la notifica dellâatto impositivo, entro i 60 giorni previsti per la sua impugnazione; con richiesta in carta libera indirizzata allâufficio che ha emanato lâatto, sottoscritta dal contribuente stesso o dal professionista delegato, munito di procura speciale.
Il contribuente non deve formulare alcuna proposta in questa fase iniziale, che di per sĂŠ gli attribuisce un doppio vantaggio di non poco conto.
In primo luogo, la procedura opera automaticamente: nel senso che, a seguito della presentazione dellâistanza, lâufficio che ha emesso lâatto è obbligatoriamente tenuto a invitare il contribuente alla discussione del caso, entro 15 giorni (cd. âcontraddittorioâ). In secondo luogo, lâistanza sospende i termini per lâimpugnativa di 90 giorni, che dunque si sommano al termine originario di 60 giorni.
Questo periodo di âtregua obbligatoriaâ permette al contribuente di illustrare allâufficio impositore argomenti e chiarimenti che possono essere accolti da questâultimo, con conseguente annullamento totale, o riduzione parziale, delle maggiori pretese.
Lâaccertamento con adesione mira a âconcordareâ con il Fisco la misura della maggiore tassazione, nellâottica di favorire sia il contribuente (che può ottenere migliori condizioni e minori esborsi, rispetto alla pretesa che gli è stata notificata); sia il Fisco stesso (che può avere interesse a ridurre le proprie richieste, a condizione di essere relativamente certo di poter incassare ciò che il contribuente può effettivamente pagare).
Per incentivare il contribuente a concordare con il Fisco una pretesa condivisa, anzichÊ impugnare quella originaria, è prevista anche la riduzione premiale delle sanzioni a un terzo del minimo di legge, che si calcolano sul nuovo importo come concordato e ribassato.
Se le parti trovano un accordo circa il nuovo, minore ammontare delle pretese, si stipula un âatto di adesioneâ che sostituisce le richieste originarie e consente anche il pagamento rateale. Lâadesione, tuttavia, non si perfeziona con la semplice firma dellâaccordo, ma con il pagamento anche solo della prima rata, entro 20 giorni; altrimenti rivive la pretesa originaria. Se perfezionata, lâadesione non sarĂ piĂš impugnabile da parte privata, nĂŠ rivedibile da parte pubblica (salvo che emergano eccezionalmente elementi nuovi, legittimanti pretese addizionali di altro genere, o superiori a date soglie).
Lâaccertamento con adesione trova il suo limite naturale nel fatto che il contribuente accertato si confronta con lo stesso ufficio che ha svolto i controlli ed emesso nei suoi confronti lâatto impositivo: ed è possibile che tale ufficio non possa legittimamente motivare abbattimenti, nella misura attesa o sperata dal contribuente.
Nonostante tale limite, la procedura trova largo impiego in materia di imposte dirette, IVA, imposta di registro; ed è uno strumento spesso efficace per evitare il contenzioso con il Fisco.
Resta poco comprensibile perchĂŠ tale procedura non trovi applicazione generalizzata anche in materia di tributi locali. Essa è attivabile solo se lâente locale lâha prevista nei propri regolamenti: e cosĂŹ vi saranno Comuni che ammettono procedure di confronto sulla loro pretese in materia di IMU; e altri Comuni no.
Vedi anche: autotutela, contraddittorio preventivo obbligatorio, controlli nel merito, impugnazioni, processo tributario, sanzioni.
Affidamento del contribuente
âArticolo 10, Legge 212/2000, Statuto del contribuente
Nelle tempestose acque dellâoceano tributario, in cui le norme di tassazione, i regimi fiscali, le agevolazioni cambiano continuamente, il contribuente deve poter fare âaffidamentoâ su punti di riferimento chiari e fermi.
Il primo tra questi punti fermi non può che essere lâinterpretazione delle norme fiscali, fornita dallâAgenzia delle Entrate. Il contribuente infatti, conoscendo il modo in cui il Fisco applica le norme, può regolarsi di conseguenza e adempiere ai suoi obblighi in maniera corretta, senza rischiare recuperi e sanzioni.
In questa prospettiva, lâaffidamento del contribuente sulle prese di posizione espresse dallâAgenzia delle Entrate richiede di essere garantito e tutelato: e a ciò provvedono specifiche regole dettate dallo Statuto del contribuente.
In particolare, è previsto che siano nulli i recuperi dâimposta posti in essere nei confronti dei contribuenti che hanno interpellato la stessa amministrazione finanziaria, chiedendole un parere sulle modalitĂ di tassazione dei loro casi concreti, a mezzo di istanza di interpello. In questi casi, pertanto, sia i recuperi delle maggiori imposte che lâirrogazione delle relative sanzioni saranno totalmente illegittimi.
In termini piĂš generali, è invece previsto che il Fisco non possa irrogare sanzioni nĂŠ richiedere gli interessi nei confronti dei contribuenti che si siano conformati alle indicazioni provenienti dagli atti del Fisco stesso (quandâanche modificate successivamente); o che abbiano operato in un dato modo, per effetto di ritardi, errori o omissioni dellâapparato fiscale.
Allo scopo di âistruireâ il piĂš possibile la platea dei contribuenti circa le modalitĂ con cui lâErario opera, lâamministrazione tributaria è chiamata a rendere la massima diffusione dei suoi âatti di prassiâ (circolari, risoluzioni, risposte alle istanze di interpello e consulenze giuridiche): e in questa prospettiva i siti internet istituzionali e i canali informatici dedicati costituiscono un mezzo efficacissimo per svolgere tale compito. E tuttavia, è da tener presente che proprio la mole di informazioni che è oggi facilmente reperibile, in uno con il continuo mutare delle regole e delle relative interpretazioni e istruzioni, possono alimentare qualche affanno: perchĂŠ quando il ritmo delle novitĂ diventa incalzante e le fonti di informazione si accavallano e addirittura si smentiscono (come può accadere nei casi piĂš dubbi e delicati), anche il professionista piĂš esperto può provare sconforto.
Lâaffidamento del cittadino/contribuente sulla parola del Fisco è dunque un bene prezioso, oggetto di tutela di legge: ma ancora piĂš prezioso è forse il bene che lo stesso cittadino autoalimenta, acquisendo qualche nozione di base sul funzionamento di quei meccanismi fiscali che consentono di far fronte alle numerose spese pubbliche di cui egli stesso fruisce, direttamente o indirettamente.
Vedi anche: circolari e risoluzioni, interpello, Statuto del contribuente.
Agenzia delle Entrate
âArticolo 57, Dlgs 300/1999
Ă utile avere unâidea di che cosa sia lâAgenzia delle Entrate, di come è strutturata e di come funzioni, trattandosi del soggetto pubblico che svolge il piĂš importante ruolo impositivo nel Paese e in cui si esprime uno dei volti principali del Fisco.
Il concetto di âagenzia pubblicaâ è stato importato dallâesperienza anglosassone e scandinava, dove è risultato efficace anche in ambito fiscale (come dimostrato, ad esempio, dallâesperienza degli USA). LâAgency è tipicamente un soggetto pubblico che opera per conto di una struttura principale (di solito, un ministero) per svolgere compiti operativi, in maniera relativamente autonoma e in base a un accordo quadro.
In Italia, lâAgenzia delle Entrate nasce con il Dlgs 300/1999, in occasione della riorganizzazi...