Ius et Matrimonium III
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Ius et Matrimonium III

Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico

Héctor Franceschi, Miguel Angel Ortiz

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Ius et Matrimonium III

Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico

Héctor Franceschi, Miguel Angel Ortiz

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«Riguardo a quei coniugi che sperimentano seri problemi nella loro relazione e si trovano in crisi, occorre aiutarli a ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; e, in certi casi – da valutare con rettitudine e libertà interiore – offrire indicazioni appropriate per intraprendere un processo di nullità. Quanti si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione, possano trovare nei vescovi, nei sacerdoti e negli operatori pastorali il necessario sostegno, che si esprime non solo nella comunicazione di norme giuridiche ma prima di tutto in un atteggiamento di ascolto e di comprensione. A tale proposito, la normativa sul nuovo processo matrimoniale costituisce un valido strumento, che richiede di essere applicato concretamente e indistintamente da tutti, ad ogni livello ecclesiale, poiché la sua ragione ultima è la salus animarum! » (Francesco, Udienza ai partecipanti al Corso di formazione su Matrimonio e famiglia promosso dal Tribunale della Rota Romana, 27 settembre 2018). Il presente volume raccoglie gli interventi al VII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale, tenuto nel mese di settembre del 2019 presso la Pontificia Università della Santa Croce. Studiosi e operatori dei tribunali ecclesiastici di circa cinquanta paesi si sono confrontati intorno a diverse questioni relative al processo di nullità del matrimonio e specificamente alle sfide che pone l'applicazione dei motu proprio "Mitis Iudex" e "Mitis et misericors Iesus" del 2015.Hanno contribuito a questo volume: Cardinale Dominque Mamberti, Carlos J. Errázuriz M., Antonio Malo, Giacomo Bertolini, Marco Quintiliani, Héctor Franceschi, Andrea D'Auria, Francesco Catozzella, Massimo del Pozzo, Davide Salvatori, Massimo Mingardi, Paolo Bianchi e Miguel A. Ortiz.

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Information

I titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio e il principio di prossimità: studio storico-esegetico del can. 1672

l. 1
Davide Salvatori
Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana.
È indubbio che Papa Francesco, mediante i m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus (e le Ratio procedendi allegate), abbia rinnovato – perché riordinato integralmente (cf. can. 20)1 – il processo per la dichiarazione di nullità di matrimonio, promulgando nuove norme per la Chiesa Latina e Orientale2.
In questa fase di ristrutturazione dell’intera materia sono stati coinvolti anche i titoli di competenza dei tribunali ecclesiastici e non senza qualche fondata ragione3. Il novellato can. 1672 così dispone al riguardo:
«Nelle cause di nullità di matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1º il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2º il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3º il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove».
l. 15
Rispetto all’abrogato can. 1673 si può osservare: a) è stato conservato il foro della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio della parte convenuta e del domicilio della parte attrice e, infine, il foro del maggior numero delle prove; b) è stato aggiunto il foro del quasi-domicilio della parte attrice; c) sono state abrogate le procedure concernenti le condizioni affinché una causa potesse essere lecitamente radicata presso il foro dell’attore e del maggior numero di prove4.
Qualche autore – senza fare i conti con la storia – ha denunciato, a priori, difficoltà non velate in merito alla nuova normativa, trattandosi – vien detto – di novità procedurale (ci si riferisce – qui segnatamente – ai titoli di competenza) che collide insanabilmente col passato e – per estensione – con le preoccupazioni pastorali insite nella normativa promulgata da Giovanni Paolo II. È noto, infatti, che le norme fino a poco fa vigenti e concernenti i titoli di competenza furono varate anche per arginare taluni abusi circa un certo modo d’intendere e d’applicare la normativa degli anni Settanta del secolo passato, emanata per alcune Conferenze episcopali.
Sembra lecito domandarsi se tale giudizio sia fondato in re.
Il presente studio cerca di rispondere a tale quesito, affrontando la questione dei titoli di competenza anche dal punto di vista storico-esegetico, cercando di cogliere il cuore e le finalità della normativa vigente.
Come si avrà modo di notare, la questione della prossimità emergerà fin dall’inizio, ma in maniera implicita, fino a diventare progressivamente e, nel vigente ordinamento, in maniera palesemente definitiva uno dei criteri ermeneutici per l’acquisizione della competenza giudiziale.
Lo studio analitico-evolutivo delle norme mostrerà l’infondatezza delle difficoltà mosse, manifestando di contro continuità tra presente e passato.

1 premessa: elementi essenziali del processo sommario di nullità di matrimonio secondo il diritto medievale5

l. 31
Il processo di nullità di matrimonio vigente prima della codificazione piano-benedettina conosceva due modalità: il processo ordinario, detto anche solenne, e il processo sommario6, quest’ultimo ufficialmente introdotto nella legislazione canonica – così sembra – da Papa Clemente V (1305-1314) mediante le decretali Dispendiosam7 e Saepe8.
Sembra che la normativa in parola avesse ufficialmente e definitivamente codificato la prassi, già instaurata e consolidata ai tempi di Papa Innocenzo III9, di prevedere – per i processi di nullità di matrimonio – una procedura celere e snella.
La normativa Clementina inoltre aveva aperto «la possibilità alle parti in causa di passare più rapidamente alla celebrazione di un nuovo matrimonio già dopo la prima sentenza dichiarante la nullità del vincolo matrimoniale in assenza di appello da una delle due parti»10.
La ratio della procedura sommaria racchiudeva essenzialmente due preoccupazioni: la prima, di carattere prettamente pastorale, cercava di evitare di esporre il più possibile i coniugi al pericolo della fornicazione (il principio seguito era quindi la ratio peccati); la seconda, di carattere più formale e procedurale, cercava di evitare la deceptio Ecclesiae, garantendo quindi un giusto ed equo processo e al contempo la ricerca della verità oggettiva sul vincolo matrimoniale11.
In tal senso, quando si parlava di processo sommario, si doveva intendere una procedura che escludesse al suo interno «solamente quegli atti ritardanti una celere conduzione dell’azione giudiziale e riferentesi alle mere solennità»12, garantendo ad ogni buon conto il diritto di difesa13 assieme – di contro – alla libera facoltà di poter scegliere di non avvalersi – a determinate condizioni – del processo sommario stesso14.

2 I titoli di competenza secondo il processo sommario di nullità di matrimonio: lo status quaestionis del processo nel secolo XX

l. 49
I titoli di competenza del processo ordinario o solenne, mutuati dal diritto romano secundum quid, venivano rispettivamente così inquadrati: foro del domicilio della parte convenuta (reus), foro del contratto, foro in cui è situata la cosa contesa, forum Urbis e foro del delitto15.
Questi fori erano ricompresi sotto una categoria più ampia, detta competenza territoriale16; quest’ultima si giustapponeva ad altri due principi costitutivi della competenza giudiziale (in ragione dell’oggetto e in ragione del grado di giudizio); questi principi (costituiti, quindi, ratione obiecti, ratione gradus e ratione territorii), nel loro insieme, determinavano la competenza del giudice o, meglio, dell’Ordinario17.
Il processo di nullità di matrimonio non faceva uso di tutti i titoli di competenza del processo solenne ratione territorii, ma principalmente di due: del forum domicilii rei e del forum contractus, sebbene circa quest’ultimo l’opinione dei canonisti non fosse unanime, come vedremo.
Per quanto concerne il foro del domicilio della parte convenuta si applicava il principio, desunto dal diritto romano, actor sequitur forum rei.
Il foro del domicilio era considerato sotto due principali aspetti: a) domicilio vero e proprio, dove di fatto vi era la presenza corporale della parte convenuta, distinto ulteriormente in domicilio e quasi-domicilio; b) domicilio fittizio o legale, ovvero «il luogo che il diritto assegna a determinate persone per la loro speciale condizione, anche se di fatto esse non vi dimorino»18.
I criteri per la determinazione dell’acquisizione del domicilio sono l’abitazione di fatto in un determinato territorio unita alla volontà di rimanervi in perpetuo, a meno che per qualsiasi altra ragione tale domicilio venga mutato19. Chi ha un domicilio ne può acquisire un altro, di modo che possieda due domicili. In questo caso si tratta di porre in essere la decisione di abitare stabilmente in due luoghi diversi per periodi di tempo determinati, con l’intenzione di instaurare in entrambi i luoghi il proprio domicilio20.
Di contro è possibile avere un solo quasi-domicilio oppure un domicilio e un quasi-domicilio21. Il quasi-domicilio si acquisisce con la dimora di fatto in un determinato luogo per sette mesi continuativi, unita alla volontà di rimanervi.
La determinazione del domicilio legale diviene del tutto peculiare in caso di matrimonio, dal momento che la donna ha per legge il domicilio e il foro del marito, anche qualora fosse vedova. La questione è particolare, dal momento che si tratterebbe di un caso di forum actoris, qualora la donna fosse parte convenuta nella causa22.
Va precisato che il diritto canonico ha recepito questa statuizione del diritto romano secundum quid, nel senso che le cause di nullità di matrimonio fanno eccezione a questo principio, quando, cioè, «la donna è separata dal marito circa la mensa e la coabitazione oppure il marito maliziosamente l’ha abbandonata»23. Nel primo caso entrambi i coniugi hanno il dovere di introdurre la causa di nullità di matrimonio presso il foro della parte convenuta; nel secondo caso la donna ha il diritto di introdurre la causa di nullità presso il foro del proprio domicilio24.
Pertanto si può rilevare: a) se le parti non sono separate, la donna segue il forum mariti; per cui si ha un caso di forum actoris, quando l’uomo è attore; b) se le parti sono legittimamente separate, cessa il forum mariti; in questo caso si segue il foro della parte convenuta; c) se le parti sono separate in maniera illegittima, ovvero la donna è stata abbandonata, la donna – se è parte attrice – può introdurre la causa presso il proprio domicilio; si ha un secondo caso di forum actoris25.
Un ulteriore caso di eccezione al foro del marito si ha in occasione del matrimonio misto, tra due cristiani di cui uno solo è cattolico. In questo caso il foro competente è quello della parte cattolica e, se nel caso è attore, si ha un ulteriore foro dell’attore26.
Circa il foro del contratto diviene competente a trattare della causa l’Ordinario del luogo in cui fu portato a termine il contratto27. Va rilevato che il tribunale nel caso diviene competente alla condizione che, quando il convenuto viene citato, «questi sia ancora dimorante nel territorio di competenza del tribunale, altrimenti non può più essere citato in giudizio; se però venne prevenuto dalla citazione, allora il giudice può continuare il processo nonostante la sua assenza»28. Questo tipo di foro – se non fosse stato vincolato dagli stessi pattuenti, anche in caso di allontanamento di uno dei contraenti, come foro ugualmente competente29 – è per certi aspetti oltremodo simile (o addirittura espressione particolare) al forum domicilii del convenuto.
Per quanto poi attiene al processo di nullità di matrimonio non tutti i canonisti concordavano con l’opinione di ritenere il forum contractus come foro concorrente con quello del domicilio legale della parte convenuta, ritenendo – di contro – quest’ultimo come l’unico foro accessibile30.

3 I titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio nella mens della commissione di codificazione del codice del 1917

l. 88

3.1 Gli schemi dei Consultori Noval e Many

l. 90
Come è noto, il processo di codificazione ha visto la partecipazione dei migliori canonisti del tempo, consultati su specifiche materie e successivamente è stato coinvolto in maniera attiva l’espiscopato mondiale attraverso due consultazioni: la prima, avvenuta all’inizio nel 1904, e la seconda, nel 1915, quando si inviò lo schema definitivo per le rispettive Animadversiones.
Nel 1904 i vescovi dell’orbe terrarum fecero pervenire i propri postulata, che vennero sintetizzati dal Klumper. Riguardo al foro competente alcuni vescovi richiesero: a) che, a determinate condizioni, ci fosse la possibilità di convenire ad libitum il convenuto; b) che venissero date precisazioni riguardo l’acquisizione e la perdita del domicilio e quasi-domicilio; c) che tutti i processi ecclesiastici fossero ordinariamente sommari ed economici31.
I consultori incaricati di redigere lo schema De iudiciis furono Noval e Many, che presentarono il proprio e distinto lavoro nel 1907, base della prima riflessione in seno alla Commissione di revisione.
I voti che prendiamo in esame in questa parte riguardano il giudizio in generale, dovendo poi lasciare spazio, in un successivo momento, per l’approfondimento dei titoli di competenza circa i processi riguardanti le cause di nullità di matrimonio. Queste, infatti, vedono fin dall’inizio una loro peculiare collocazione nel progetto di codificazione. In tal senso si dovrà leggere in maniera comparata e speculare quanto detto circa i titoli di competenza della parte generale con ciò che concerne quella speciale.
Noval non si discosta dalle norme fino ad allora vigenti, presentando il principio della territorialità come fonte della determinazione della competenza dei tribunali ratione iuris controversi32. Anche i titoli di competenza, circa il domicilio della parte convenuta e circa il contratto celebrato – riguardanti anche il forum mariti –, vengono recepiti secondo la normativa vigente: a) il domicilio è concepito in ragione della dimora, non dell’origine; b) il domicilio può essere reale e legale; c) nel caso di domicilio legale (il foro del marito) si recepisce...

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