I titoli di competenza del processo di nullitĂ di matrimonio e il principio di prossimitĂ : studio storico-esegetico del can. 1672
l. 1Davide Salvatori
Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana.
Ă indubbio che Papa Francesco, mediante i m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus (e le Ratio procedendi allegate), abbia rinnovato â perchĂ© riordinato integralmente (cf. can. 20)1 â il processo per la dichiarazione di nullitĂ di matrimonio, promulgando nuove norme per la Chiesa Latina e Orientale2.
In questa fase di ristrutturazione dellâintera materia sono stati coinvolti anche i titoli di competenza dei tribunali ecclesiastici e non senza qualche fondata ragione3. Il novellato can. 1672 cosĂŹ dispone al riguardo:
«Nelle cause di nullitĂ di matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1Âș il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2Âș il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3Âș il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove».
l. 15 Rispetto allâabrogato can. 1673 si puĂČ osservare: a) Ăš stato conservato il foro della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio della parte convenuta e del domicilio della parte attrice e, infine, il foro del maggior numero delle prove; b) Ăš stato aggiunto il foro del quasi-domicilio della parte attrice; c) sono state abrogate le procedure concernenti le condizioni affinchĂ© una causa potesse essere lecitamente radicata presso il foro dellâattore e del maggior numero di prove4.
Qualche autore â senza fare i conti con la storia â ha denunciato, a priori, difficoltĂ non velate in merito alla nuova normativa, trattandosi â vien detto â di novitĂ procedurale (ci si riferisce â qui segnatamente â ai titoli di competenza) che collide insanabilmente col passato e â per estensione â con le preoccupazioni pastorali insite nella normativa promulgata da Giovanni Paolo II. Ă noto, infatti, che le norme fino a poco fa vigenti e concernenti i titoli di competenza furono varate anche per arginare taluni abusi circa un certo modo dâintendere e dâapplicare la normativa degli anni Settanta del secolo passato, emanata per alcune Conferenze episcopali.
Sembra lecito domandarsi se tale giudizio sia fondato in re.
Il presente studio cerca di rispondere a tale quesito, affrontando la questione dei titoli di competenza anche dal punto di vista storico-esegetico, cercando di cogliere il cuore e le finalitĂ della normativa vigente.
Come si avrĂ modo di notare, la questione della prossimitĂ emergerĂ fin dallâinizio, ma in maniera implicita, fino a diventare progressivamente e, nel vigente ordinamento, in maniera palesemente definitiva uno dei criteri ermeneutici per lâacquisizione della competenza giudiziale.
Lo studio analitico-evolutivo delle norme mostrerĂ lâinfondatezza delle difficoltĂ mosse, manifestando di contro continuitĂ tra presente e passato.
1 premessa: elementi essenziali del processo sommario di nullitĂ di matrimonio secondo il diritto medievale5
l. 31 Il processo di nullitĂ di matrimonio vigente prima della codificazione piano-benedettina conosceva due modalitĂ : il processo ordinario, detto anche solenne, e il processo sommario6, questâultimo ufficialmente introdotto nella legislazione canonica â cosĂŹ sembra â da Papa Clemente V (1305-1314) mediante le decretali Dispendiosam7 e Saepe8.
Sembra che la normativa in parola avesse ufficialmente e definitivamente codificato la prassi, giĂ instaurata e consolidata ai tempi di Papa Innocenzo III9, di prevedere â per i processi di nullitĂ di matrimonio â una procedura celere e snella.
La normativa Clementina inoltre aveva aperto «la possibilitĂ alle parti in causa di passare piĂč rapidamente alla celebrazione di un nuovo matrimonio giĂ dopo la prima sentenza dichiarante la nullitĂ del vincolo matrimoniale in assenza di appello da una delle due parti»10.
La ratio della procedura sommaria racchiudeva essenzialmente due preoccupazioni: la prima, di carattere prettamente pastorale, cercava di evitare di esporre il piĂč possibile i coniugi al pericolo della fornicazione (il principio seguito era quindi la ratio peccati); la seconda, di carattere piĂč formale e procedurale, cercava di evitare la deceptio Ecclesiae, garantendo quindi un giusto ed equo processo e al contempo la ricerca della veritĂ oggettiva sul vincolo matrimoniale11.
In tal senso, quando si parlava di processo sommario, si doveva intendere una procedura che escludesse al suo interno «solamente quegli atti ritardanti una celere conduzione dellâazione giudiziale e riferentesi alle mere solennità »12, garantendo ad ogni buon conto il diritto di difesa13 assieme â di contro â alla libera facoltĂ di poter scegliere di non avvalersi â a determinate condizioni â del processo sommario stesso14.
2 I titoli di competenza secondo il processo sommario di nullitĂ di matrimonio: lo status quaestionis del processo nel secolo XX
l. 49I titoli di competenza del processo ordinario o solenne, mutuati dal diritto romano secundum quid, venivano rispettivamente cosĂŹ inquadrati: foro del domicilio della parte convenuta (reus), foro del contratto, foro in cui Ăš situata la cosa contesa, forum Urbis e foro del delitto15.
Questi fori erano ricompresi sotto una categoria piĂč ampia, detta competenza territoriale16; questâultima si giustapponeva ad altri due principi costitutivi della competenza giudiziale (in ragione dellâoggetto e in ragione del grado di giudizio); questi principi (costituiti, quindi, ratione obiecti, ratione gradus e ratione territorii), nel loro insieme, determinavano la competenza del giudice o, meglio, dellâOrdinario17.
Il processo di nullitĂ di matrimonio non faceva uso di tutti i titoli di competenza del processo solenne ratione territorii, ma principalmente di due: del forum domicilii rei e del forum contractus, sebbene circa questâultimo lâopinione dei canonisti non fosse unanime, come vedremo.
Per quanto concerne il foro del domicilio della parte convenuta si applicava il principio, desunto dal diritto romano, actor sequitur forum rei.
Il foro del domicilio era considerato sotto due principali aspetti: a) domicilio vero e proprio, dove di fatto vi era la presenza corporale della parte convenuta, distinto ulteriormente in domicilio e quasi-domicilio; b) domicilio fittizio o legale, ovvero «il luogo che il diritto assegna a determinate persone per la loro speciale condizione, anche se di fatto esse non vi dimorino»18.
I criteri per la determinazione dellâacquisizione del domicilio sono lâabitazione di fatto in un determinato territorio unita alla volontĂ di rimanervi in perpetuo, a meno che per qualsiasi altra ragione tale domicilio venga mutato19. Chi ha un domicilio ne puĂČ acquisire un altro, di modo che possieda due domicili. In questo caso si tratta di porre in essere la decisione di abitare stabilmente in due luoghi diversi per periodi di tempo determinati, con lâintenzione di instaurare in entrambi i luoghi il proprio domicilio20.
Di contro Ăš possibile avere un solo quasi-domicilio oppure un domicilio e un quasi-domicilio21. Il quasi-domicilio si acquisisce con la dimora di fatto in un determinato luogo per sette mesi continuativi, unita alla volontĂ di rimanervi.
La determinazione del domicilio legale diviene del tutto peculiare in caso di matrimonio, dal momento che la donna ha per legge il domicilio e il foro del marito, anche qualora fosse vedova. La questione Ăš particolare, dal momento che si tratterebbe di un caso di forum actoris, qualora la donna fosse parte convenuta nella causa22.
Va precisato che il diritto canonico ha recepito questa statuizione del diritto romano secundum quid, nel senso che le cause di nullitĂ di matrimonio fanno eccezione a questo principio, quando, cioĂš, «la donna Ăš separata dal marito circa la mensa e la coabitazione oppure il marito maliziosamente lâha abbandonata»23. Nel primo caso entrambi i coniugi hanno il dovere di introdurre la causa di nullitĂ di matrimonio presso il foro della parte convenuta; nel secondo caso la donna ha il diritto di introdurre la causa di nullitĂ presso il foro del proprio domicilio24.
Pertanto si puĂČ rilevare: a) se le parti non sono separate, la donna segue il forum mariti; per cui si ha un caso di forum actoris, quando lâuomo Ăš attore; b) se le parti sono legittimamente separate, cessa il forum mariti; in questo caso si segue il foro della parte convenuta; c) se le parti sono separate in maniera illegittima, ovvero la donna Ăš stata abbandonata, la donna â se Ăš parte attrice â puĂČ introdurre la causa presso il proprio domicilio; si ha un secondo caso di forum actoris25.
Un ulteriore caso di eccezione al foro del marito si ha in occasione del matrimonio misto, tra due cristiani di cui uno solo Ăš cattolico. In questo caso il foro competente Ăš quello della parte cattolica e, se nel caso Ăš attore, si ha un ulteriore foro dellâattore26.
Circa il foro del contratto diviene competente a trattare della causa lâOrdinario del luogo in cui fu portato a termine il contratto27. Va rilevato che il tribunale nel caso diviene competente alla condizione che, quando il convenuto viene citato, «questi sia ancora dimorante nel territorio di competenza del tribunale, altrimenti non puĂČ piĂč essere citato in giudizio; se perĂČ venne prevenuto dalla citazione, allora il giudice puĂČ continuare il processo nonostante la sua assenza»28. Questo tipo di foro â se non fosse stato vincolato dagli stessi pattuenti, anche in caso di allontanamento di uno dei contraenti, come foro ugualmente competente29 â Ăš per certi aspetti oltremodo simile (o addirittura espressione particolare) al forum domicilii del convenuto.
Per quanto poi attiene al processo di nullitĂ di matrimonio non tutti i canonisti concordavano con lâopinione di ritenere il forum contractus come foro concorrente con quello del domicilio legale della parte convenuta, ritenendo â di contro â questâultimo come lâunico foro accessibile30.
3 I titoli di competenza del processo di nullitĂ di matrimonio nella mens della commissione di codificazione del codice del 1917
l. 88
3.1 Gli schemi dei Consultori Noval e Many
l. 90Come Ăš noto, il processo di codificazione ha visto la partecipazione dei migliori canonisti del tempo, consultati su specifiche materie e successivamente Ăš stato coinvolto in maniera attiva lâespiscopato mondiale attraverso due consultazioni: la prima, avvenuta allâinizio nel 1904, e la seconda, nel 1915, quando si inviĂČ lo schema definitivo per le rispettive Animadversiones.
Nel 1904 i vescovi dellâorbe terrarum fecero pervenire i propri postulata, che vennero sintetizzati dal Klumper. Riguardo al foro competente alcuni vescovi richiesero: a) che, a determinate condizioni, ci fosse la possibilitĂ di convenire ad libitum il convenuto; b) che venissero date precisazioni riguardo lâacquisizione e la perdita del domicilio e quasi-domicilio; c) che tutti i processi ecclesiastici fossero ordinariamente sommari ed economici31.
I consultori incaricati di redigere lo schema De iudiciis furono Noval e Many, che presentarono il proprio e distinto lavoro nel 1907, base della prima riflessione in seno alla Commissione di revisione.
I voti che prendiamo in esame in questa parte riguardano il giudizio in generale, dovendo poi lasciare spazio, in un successivo momento, per lâapprofondimento dei titoli di competenza circa i processi riguardanti le cause di nullitĂ di matrimonio. Queste, infatti, vedono fin dallâinizio una loro peculiare collocazione nel progetto di codificazione. In tal senso si dovrĂ leggere in maniera comparata e speculare quanto detto circa i titoli di competenza della parte generale con ciĂČ che concerne quella speciale.
Noval non si discosta dalle norme fino ad allora vigenti, presentando il principio della territorialitĂ come fonte della determinazione della competenza dei tribunali ratione iuris controversi32. Anche i titoli di competenza, circa il domicilio della parte convenuta e circa il contratto celebrato â riguardanti anche il forum mariti â, vengono recepiti secondo la normativa vigente: a) il domicilio Ăš concepito in ragione della dimora, non dellâorigine; b) il domicilio puĂČ essere reale e legale; c) nel caso di domicilio legale (il foro del marito) si recepisce...