I diritti umani oggi
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I diritti umani oggi

Antonio Cassese

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I diritti umani oggi

Antonio Cassese

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Cosa sono i diritti umani? A che punto siamo con la loro tutela? Cosa possiamo fare noi, semplici cittadini, se non vogliamo restare sordi alle istanze di chi ne è privato? La problematica dei diritti umani, così importante sul piano politico, su quello delle ideologie e soprattutto del progresso civile degli Stati moderni, ha appassionato non solo uomini politici e organizzazioni intergovernative, ma anche associazioni religiose o sindacali, privati e organismi non governativi che si adoperano perché i governi si conformino sempre più alle norme internazionali a difesa di quei diritti. Questo volume entra nel vivo del tema, lo inquadra storicamente, chiarisce le origini e la ragion d'essere dell'attuale importanza dei diritti umani ma mostra anche i limiti della pretesa universalità di quei diritti. Un tema su cui dobbiamo tutti riflettere, essenziale sul piano politico quando su quello delle ideologie, del costume e soprattutto del progresso civile degli Stati moderni.

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Information

Year
2015
ISBN
9788858122433
Topic
Law
Index
Law

Capitolo 1.
L’irrompere dei diritti umani
sulla scena mondiale

1. L’assetto tradizionale della comunità internazionale

Se, per capire come era la realtà internazionale dei secoli scorsi – per intendersi, tra la pace di Vestfalia (1648) e la fine dell’Ottocento –, aprite uno dei libri che quella realtà si proponevano di racchiudere in schemi, formule e concetti, vi accorgete subito che gli individui e i popoli non avevano alcun ruolo. Prendete, ad esempio, alcuni autori classici del diritto internazionale: Emer de Vattel (svizzero, che scrive nel 1758), o Georg Friederich von Martens (tedesco, che scrive nel 1789), o Henry Wheaton (statunitense, che scrive nel 1836), o August Wilhelm Heffter (ancora tedesco, che scrive nel 1844). Ebbene, se scorrete i loro libri più famosi, difficilmente trovate posto per enti che non siano gli Stati sovrani e indipendenti. Se qualche volta si parla di individui, è solo per dire che ogni Stato è tenuto a trattare in modo civile i cittadini degli altri Stati. Ancora meno si parla del ruolo dell’individuo nel contesto internazionale nelle opere dei grandi pensatori che hanno indagato la realtà politica del loro tempo: Hobbes, Locke, Spinoza, Montesquieu, Rousseau, Kant. Ognuno di essi, pur se attentissimo alla funzione dell’uomo nella società interna, quando passa a parlare dei rapporti internazionali conclude – amaramente, o con rassegnazione – che soli vi dominano gli Stati.
In effetti, tra il Seicento e gli inizi del Novecento i rapporti internazionali erano sostanzialmente rapporti tra entità di governo, ciascuna delle quali sovrana su un territorio più o meno vasto e su una popolazione stanziata in quel territorio. Tre sono i caratteri principali della comunità internazionale di quest’epoca.
Primo: gli Stati vivono in uno stato di natura. Non si tratta però di quello descritto da Hobbes e da Spinoza, di quello «stato», cioè, nel quale non esistono leggi e istituzioni politiche comuni a dettare i comportamenti da tenere, mentre dominano l’attrito e lo scontro, segnatamente la guerra, e il commercio umano tra comunità statali è minimo. Un sistema, dunque, nel quale la guerra primeggia assoluta, costituendo un elemento essenziale e indispensabile della comunità internazionale (a tal punto che nel 1731 Giambattista Vico, in un breve scritto Sul diritto naturale delle genti, nel dare una definizione del sistema giuridico internazionale, scrive che è un diritto «col quale i vincitori regolano il cieco furore dell’armi e la sfrenata insolenza delle vittorie, e i vinti ne consolano i danni delle guerre e la suggezione delle conquiste»). La comunità internazionale costituiva uno «stato di natura» piuttosto nel senso in cui Locke descrive questo «stato»: come una condizione in cui esistono sì leggi, anche se sono poche (e si riducono ai patti liberamente conclusi tra i consociati e al diritto di punire le offese arrecate dagli altri o di chiedere un’adeguata riparazione), mentre mancano giudici e gendarmi, nonché parlamenti (istituzioni che verranno create solo con il passaggio allo «stato di società», all’interno delle varie comunità statali). «Stato di natura» che però, anche per Locke, può facilmente degenerare in uno «stato di guerra», in cui non valgono più le leggi, né esiste la possibilità di nominare un giudice comune ai contendenti, ma regna solo la forza (o, come dice Locke, «enmity, malice, violence and mutual destruction»).
Secondo: in questo quadro generale, acquistava particolare peso un principio costituente la necessaria conseguenza dei rapporti individualistici tra i membri di questa società anarchica: il principio di reciprocità. In virtù di esso, le relazioni tra soggetti ubbidivano a una logica rigidamente improntata al do ut des, logica che permeava tutti i rapporti. Le norme tra consociati venivano rette principalmente da accordi bilaterali, in qualche caso multilaterali: tutti però basati su reciproci vantaggi dei contraenti. Quando il vantaggio di una delle parti veniva meno, essa era autorizzata a far valere questo mutamento, o denunciando il trattato, o invocando la famosa clausola rebus sic stantibus (in forza della quale, se sopravviene un cambiamento essenziale nelle circostanze che erano alla base dell’accordo, questo può cessare di esistere). La reciprocità si ripercuoteva anche sulle conseguenze della violazione del trattato. La parte lesa poteva far valere quella violazione, chiedendo la riparazione o irrogando una sanzione, se ne aveva la forza politica e militare. Nessun altro Stato aveva il potere e il diritto di intervenire. Il rapporto di responsabilità non si instaurava che tra l’autore dell’illecito e la vittima. Anche le poche norme internazionali (quelle sul mare, sulle immunità diplomatiche e consolari, sul rispetto della sovranità territoriale) non erano poste a tutela di interessi generali, ossia oltrepassanti i singoli consociati, ma solo nell’interesse di ciascuno di essi, o della somma dei consociati. E, in effetti, l’eventuale violazione di una di quelle norme non faceva sorgere in tutti gli altri soggetti il diritto di colpire con sanzioni lo Stato responsabile, o di chiedergli di risarcire il danno arrecato alla vittima. Solo lo Stato danneggiato dall’illecito (lo Stato cui fosse stato impedito l’uso dell’alto mare, violato il territorio, compressa la libertà degli agenti diplomatici) poteva far valere concretamente quella violazione. La comunità internazionale era davvero una giustapposizione di soggetti, ciascuno preoccupato solo del suo benessere e del suo spazio di libertà, ciascuno perseguente solo i propri interessi economici, politici e militari, ciascuno intenzionato più a consolidare e possibilmente a espandere il proprio potere, che a tutelare interessi collettivi.
Il terzo tratto peculiare della comunità internazionale di questo periodo consiste in ciò: i popoli e gli individui non hanno alcun peso. Sembra quasi che non esistano, assorbiti e soverchiati come sono dai «prìncipi»: gli Stati sovrani, unici veri interlocutori sulla scena del mondo. I popoli non sono che oggetto del dominio dei vari sovrani. Spesso passano da un sovrano all’altro, a seconda delle fortune, delle conquiste e dei successi dei vari regnanti. Gli individui restano meno in ombra; ma solo perché costituiscono propaggini e ramificazioni dei sovrani. I cittadini di uno Stato che si recano all’estero, per soggiornarvi, aprire attività commerciali, impiantarvi industrie o semplicemente visitare il paese, restano sotto la protezione e lo scudo dello Stato nazionale: a questo lo Stato di soggiorno deve render conto, se le sue autorità calpestano i diritti dello straniero, gli tolgono i beni, lo trattano in modo arbitrario. Gli individui diventano quindi beneficiari di una serie di norme internazionali – le norme sulla protezione degli stranieri –, norme che, beninteso, regolano solo rapporti tra enti sovrani, ma finiscono per tutelare interessi e beni dei cittadini di ciascuno di essi. Quegli individui rimangono però, lo ripeto, semplici beneficiari di quelle norme: ciò è comprovato dalla circostanza che, se i loro diritti e interessi vengono lesi da uno Stato estero e il loro Stato nazionale decide di non intervenire per le vie diplomatiche o di non iniziare un’azione giudiziaria davanti a un arbitro internazionale (istituito prima della controversia), essi nulla possono contro l’inerzia delle loro autorità. Anche in questa occasione essi restano pedine nel gioco tra potenze, valorizzate o sacrificate a seconda, se non dei contingenti umori, almeno delle inclinazioni politiche dei rispettivi sovrani.
L’unica categoria di individui che acquista un certo peso autonomo è quella dei pirati: considerati pericolosi nemici di tutto il genere umano e quindi passibili delle pene più severe da parte di qualsiasi Stato del mondo. Gli individui si presentano dunque con una loro fisionomia ben distinta (come soggetti passivi del diritto internazionale, ossia titolari di obblighi internazionali, dirà negli anni 1910-20 Hans Kelsen, con un concetto formalistico che mal rispecchia la realtà). Essi appaiono solo come momento negativo, come il Male contro cui ogni sovrano può e deve lottare con tutte le sue forze. La condizione dei popoli e degli individui di questo periodo verrà ben caratterizzata, negli anni 1930-50, da vari studiosi, che definiscono i popoli e gli individui «mero oggetto» delle norme interstatuali.

2. I grandi testi del passato

Molti dei documenti moderni in cui è sancita la tutela internazionale dei diritti dell’uomo affondano le loro radici ideologiche in un lontano passato. Vi sono, infatti, alcuni fondamentali testi politici che hanno proclamato a grandi lettere principi decisamente «rivoluzionari» per il loro tempo, come il principio di uguaglianza o l’esistenza di diritti naturali e inalienabili, inerenti a ogni essere umano in quanto tale. Mi riferisco, in special modo, alle Dichiarazioni statunitensi del 1776-89 e alla Dichiarazione francese del 1789.
Innanzitutto, per quelle Dichiarazioni, l’«uomo» (riprendo questo termine dalle Dichiarazioni stesse) è tale, è cioè degno di tale nome, solo a queste condizioni: se è libero, eguale, può godere indisturbato dei suoi beni (il diritto di proprietà), non è oppresso da un governo tirannico e può liberamente realizzarsi. Esse proclamano anche una concezione ben precisa di società. Questa deve essere composta di liberi individui, eguali tra loro (tranne che per «le distinzioni sociali fondate sull’utilità comune» e giustificate dalle diversità di «virtù e talenti»), sottomessi solo alla Legge, la quale a sua volta è e deve essere espressione della «volontà generale». Le istituzioni politiche devono esistere solo in funzione della libertà degli individui e del loro bene comune: come proclama icasticamente l’art. 12 della Dichiarazione francese, «la garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica. Questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata». Non appena l’autorità degenera, opprimendo gli individui, questi hanno il diritto di opporsi (è questo il ben noto diritto alla «ribellione contro la tirannide»).
In secondo luogo, colpisce il carattere perentorio e totalizzante delle Dichiarazioni (soprattutto di quella francese). Si proclama che l’uomo e la società devono essere così come stabilito in esse; non si ammette alcuna alternativa. Per giudicare l’uomo e la società si offre come unico metro valutativo il rispetto dei diritti dell’uomo. Questi sono considerati l’alfa e l’omega dell’universo sociale, la cartina di tornasole per stabilire se una comunità umana è da approvare o da biasimare. Il Preambolo della Dichiarazione francese asserisce senza ammetter dubbi che «l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi»1.
Una terza cosa salta agli occhi: l’alto numero di miti politici di cui sono intessute le Dichiarazioni. Già l’esistenza di «diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo» è un mito, basata com’è sul concetto che l’uomo, prima di entrare in società, sia già titolare di diritti «innati». Un altro mito è quello della «sovranità della Nazione». Ma il più possente di tutti è il «mito della Legge». La Legge, essendo espressione del popolo, non può errare. Dunque è alla Legge che va rimesso il compito di definire i limiti della libertà di ciascuno nei confronti degli altri, di individuare le «azioni nocive alla società», di determinare i casi in cui un uomo può essere accusato, arrestato e detenuto, di specificare le pene che possono essere inflitte ai colpevoli, di stabilire cosa si deve intendere per «ordine pubblico» e via discorrendo. Parlando della Legge si tocca con mano un’altra caratteristica delle Dichiarazioni. Se le guardate in controluce, per così dire, e vi chiedete come esse potevano funzionare in pratica, vi rendete conto che si tratta di testi altamente manipolabili, perché offrono una serie di scappatoie al potere politico. L’unica barriera che le Dichiarazioni frappongono ai possibili abusi del potere politico è costituita dalla Legge. Se si fa attenzione, ci si rende però conto che le Dichiarazioni non precisano come la Legge deve esser fatta.
In breve, se lette a distanza di anni, le Dichiarazioni restano sì documenti di enorme importanza ideale e politica, ma anche fonte di equivoci pericolosi e legittimazione di numerosi arbìtri. In altri termini, gli uomini politici del Settecento, animati dalla loro fede nella Legge e nella Ragione, non si posero il problema di predisporre meccanismi di attuazione e di garanzia dei diritti sanciti nelle Dichiarazioni, che in molti casi rimasero – dunque – solo a livello di enunciato.
Un altro limite delle Dichiarazioni è che in esse vi è solo l’affermazione di diritti individuali, cioè garantiti ai singoli e non ai gruppi. Per di più, per «singoli» dobbiamo intendere solo gli individui di sesso maschile: siamo ancora molto lontani dalla parità giuridica tra uomini e donne.
Qual è l’albero genealogico di quelle Dichiarazioni? La prima grande matrice la ritroviamo nelle istituzioni politiche del tempo e nella necessità – imperiosamente avvertita da tanti – di sopprimerle. Ciò spiega perché le Dichiarazioni, come gli altri grandi documenti politici che le accompagnarono, furono ossessionate dall’idea che l’autorità – per definizione oppressiva – dovesse essere circoscritta quanto più possibile. Libertà – nel testo delle Dichiarazioni – significava potere dell’individuo di agire senza essere disturbato dallo Stato.
L’altra matrice delle Dichiarazioni è il pensiero di alcuni filosofi che svilupparono quattro o cinque concetti essenziali: quello di stato di natura e di stato di società; quello di «contratto sociale»; quello di «natura umana», concepita come qualcosa di immutabile e di coessenziale agli uomini; il concetto di diritti imprescrittibili, derivanti all’uomo dalla sua qualità di essere umano, a prescindere dal contesto sociale in cui vive; il concetto di separazione dei poteri (la necessità di sottrarre al monarca il potere sconfinato di cui godeva ancora nel Settecento); il conce...

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