Preparazione al Concorso per Istruttore Amministrativo
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Superare un concorso pubblico è possibile. Non serve tanto studio, ma un metodo efficace. Grazie a questo testo migliorerai il tuo metodo di preparazione ai concorsi pubblici, attraverso tecniche di memorizzazione veloce, creazione di mappe concettuali ed altro. Lo studio del Diritto, soprattutto a chi non lo ha mai studiato, può portare lo studente a smarrirsi nella miriade di Codici, testi e quant'altro. Imparerai a districarti nella giungla del Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Tributario e Diritto Penale. L'obiettivo è di aiutare il candidato a destreggiarsi tra i "manualoni" di diritto, e averne una visione di insieme, minimizzando i tempi di studio.

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Information

Diritto Commerciale

Cosa è?
Il diritto commerciale è una branca del diritto civile che disciplina rapporti di natura economica esercitati sia in ambito individuale che collettivo.
A cosa serve?
Queste regole servono a disciplinare l’iniziativa economica, l’attività imprenditoriale finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Imprenditore
Un soggetto che esercita professionalmente una attivitĂ  economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi.
Impresa
Per impresa si intende l’attività economica svolta dall’imprenditore.
Elementi caratteristici dell’imprenditore
Gli elementi che qualificano una attività imprenditoriale, si desumono dall’art. 2082 c.c.: l’attività (ovvero una serie coordinata di atti finalizzati ad uno specifico scopo) viene svolta attraverso un metodo economico (pareggio di costi-ricavi) 1 per mezzo di una organizzazione di fattori produttivi (capitale e lavoro) in modo professionale (abituale, non occasionale).
Oggetto dell’impresa
A secondo dell’oggetto dell’attività economica possiamo distinguere:
  • Imprenditore agricolo -> svolge attivitĂ  diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivitĂ  connesse alle principali; è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, sottratto alle procedure concorsuali, sottoposto all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
  • Imprenditore commerciale -> svolge attivitĂ  diretta alla produzione di beni o servizi, di intermediazione nella circolazione dei beni, attivitĂ  di trasporto per acqua o aria, attivitĂ  bancaria o assicurativa e ausiliarie; è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sottoposto al fallimento e sottoposto all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Dimensioni dell’impresa
A seconda della dimensione dell’attività economica possiamo distinguere
  1. Piccolo imprenditore -> coloro che presta la propria attivitĂ  lavorativa con lavoro familiare e personale rispetto a quello altrui ovvero al capitale; sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti; iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, non possono essere dichiarati falliti, non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili;


  2. Medio-grande imprenditore -> gli imprenditori diversi da quelli appena esaminati.
Natura dell’impresa
A secondo della natura dell’attività economica possiamo distinguere: imprese pubbliche e private.
Momento di acquisto della qualitĂ  di imprenditore
Un soggetto diventa formalmente imprenditore quando inizia a spendere il suo nome nel traffico giuridico dei rapporti anche senza iscrizione nel registro delle imprese.
Imprenditore occulto
È un soggetto che non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi, gestisce di fatto l’impresa e ne fa propri i guadagni per mezzo di interposta persona.

Sezione 1. Statuto dell’imprenditore commerciale
La statuto che si applica all’imprenditore commerciale comprende tre aspetti: la pubblicità, le scritture contabili e la rappresentanza commerciale.
La pubblicità è determinata dal registro delle imprese che rappresenta una anagrafe istituita in ogni provincia e serve a rendere edotti i terzi dell’esistenza di una impresa; il registro si articola in due sezioni principali:
  • La sezione ordinaria (pubblicitĂ  legale): l’iscrizione rende opponibili ai terzi i fatti registrati, la mancata iscrizione comporta la inopponibilitĂ  dei fatti a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza; sono tenuti all’iscrizione in questa sezione gli imprenditori commerciali, le societĂ  commerciali, le societĂ  di capitali;


  • La sezioni speciale (certificazione anagrafica ovvero pubblicitĂ  notizia): l’iscrizione informa i terzi circa l’esistenza di una impresa; sono tenuti all’iscrizione in questa sezione imprenditori piccoli, agricoli, societĂ  semplice, artigiani 2 .
Le scritture contabili, invece, sono strumenti finalizzati alla rappresentazione degli atti dell’impresa e contribuiscono a rendere razionale ed efficiente la gestione della stessa; solo l’imprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (esclusi i piccoli imprenditori e quelli agricoli).
Attraverso l’istituto della rappresentanza commerciale, infine,l’imprenditore può svolgere la propria attività a mezzo di rappresentanti: l’institore (un ausiliario dipendente e subordinato dell’imprenditore, preposto all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede, dotato di un potere di gestione a carattere generale); il procuratore (un soggetto che compie per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa); il commesso (un ausiliario subordinato al quale sono affidate mansioni esecutive e materiali).

Sezione. 2 L’azienda e i segni distintivi
L’azienda rappresenta l’apparato strumentale dell’imprenditore ovvero il complesso di beni utili alla attività di impresa e consta dei seguenti segni distintivi:
  • Ditta:il nome commerciale dell’impresa; tuttavia, può essere originaria (nata con l’imprenditore) ovvero derivata (per trasferimento);


  • Marchio: segno distintivo dei prodotti e indicatore di provenienza dei beni o servizi; il marchio riceve una tutela generale se viene registrato presso gli uffici preposti ma deve rispondere a requisiti di liceitĂ , veritĂ  (non deve indurre in ingannare), originalitĂ  (deve avere capacitĂ  attrattiva), novitĂ  (non deve essere giĂ  noto);


  • Insegna: contraddistingue i locali dell’impresa.
Sezione 3. Le societĂ 
Le societĂ  sono imprese collettive e si distinguono in due macrocategorie: le societĂ  di persone e le societĂ  di capitali.
Le società di persone non sono persone giuridiche e godono di autonomia patrimoniale imperfetta (i soci rispondono anche con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società). Le società di capitali sono persone giuridiche e godono di autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio della società è distinto da quello dei soci).
Autonomia patrimoniale perfetta
È l’effetto del riconoscimento della personalità giuridica che consente di evitare una confusione fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, ne consegue che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società e i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.
Autonomia patrimoniale imperfetta
Rappresenta la caratteristica delle società di persone dove i singoli soci, di regola, sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società; nelle società prive di personalità giuridica, il debitore può, nei casi previsti dalla legge, chiedere al creditore di rifarsi prima sul patrimonio della società, e solo se questo è insufficiente, sui suoi beni patrimoniali (beneficio di escussione).
Elementi delle societĂ 
Gli elementi che caratterizzano le societĂ  sono 3 :
  1. I conferimenti ovvero le prestazioni cui le parti sono obbligate;


  2. in termini di apporto sociale, che servono alla societĂ  per fissare un capitale di rischio iniziale;


  3. L’esercizio in comune di una attività economica (scopo-mezzo);


  4. La divisione degli utili (scopo-fine).
Patrimonio sociale
È il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo ad una società, accertato periodicamente attraverso il bilancio di esercizio.
Capitale sociale nominale
E’ una entità numerica, esprime un valore in denaro dato dalla somma dei conferimenti, non è distribuibile fra i soci .
Sezione 4. SocietĂ  semplice
La società semplice (s.s.) si costituisce per mezzo di un contratto sociale scritto o orale; è sufficiente un impegno reciproco dei soci di svolgere insieme un’attività economica; il contratto ha forma libera (tranne nel caso in cui per la natura del bene conferito è indispensabile una forma speciale). I soci hanno una responsabilità personale (ogni socio risponde per la società con tutti i propri beni privati), illimitata (la società risponde con tutto il proprio patrimonio) e solidale (ogni socio risponde anche per gli altri soci che non hanno mezzi). La s.s. non può svolgere attività commerciale ed è iscritta nel registro speciale delle imprese.
Conferimenti
Si possono conferire beni in natura o in denaro, anche prestazioni patrimoniali (cosiddetto socio d’opera); se non è pattuito diversamente i conferimenti si presumono in parti uguali.
Amministrazione
L’amministrazione della società, se non pattuito diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; l’amministrazione congiunta deve essere espressamente pattuita.
Partecipazione agli utili e alle perdite
Tutti i soci partecipano agli utili e alle perdite della gestione della società, in proporzione ai conferimenti; se non è determinato il valore si presumono in parti uguali.
Divieto del patto leonino
È vietato qualsiasi accordo attraverso il cui si stabilisce l’esonero totale da ogni partecipazione agli utili ovvero alle perdite.
ResponsabilitĂ  per le obbligazioni sociali
I creditori della societĂ  per soddisfare il loro diritto hanno davanti a sĂŠ piĂš patrimoni: quello della societĂ , dei soci che hanno agito in nome e per conto della societĂ  e degli altri soci (salvo patto contrario).
Scioglimento parziale del rapporto sociale
Lo scioglimento di un singolo rapporto sociale può riguardare i seguenti casi:
  • Morte: comporta l’obbligo di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi ovvero il loro subingresso;


  • Recesso: se la societĂ  è a tempo indeterminato ogni socio può recedere liberamente; viceversa, è ammesso per legge solo per giusta causa;


  • Esclusione: può operare di diritto (es., nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito) ovvero per volontĂ  dei soci.
Scioglimento totale della societĂ 
Le società si sciolgono nei casi previsti dalla legge (alcuni tipici solo di alcune società) ma il procedimento è analogo: al verificarsi di una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, entra in stato di liquidazione (i liquidatori prendono il posto degli amministratori) dove si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.
Sezione 5. SocietĂ  in nome collettivo
La società in nome collettivo (s.n.c.) è una societàdi persone che può svolgere attività commerciale (ma anche non commerciale) alla quale si applicano norme speciali e quelle per la s.s. per tutto quello che non è previsto; caratteristica principale è che tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla società e non è ammesso patto contrario; si costituisce per contratto sociale che deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; non è indispensabile l’iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell’esistenza ma solo ai fini di irregolarità (in caso di mancata iscrizione si parla di società in nome collettivo irregolare).
Conferimenti
Nell’atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (differenza con la s.s. in cui non è richiesta una valutazione iniziale dei conferimenti).
Partecipazione agli utili e alle perdite
Non si possono distribuire utili se non realmente conseguiti, e nel caso di perdite non è possibile distribuire gli utili sino a quando il capitale sociale non sia stato reintegrato o ridotto.
Amministrazione
L’amministrazione della s.n.c., se non è diversamente disposto, spetta a tutti i soci.
ResponsabilitĂ  per le obbligazioni sociali
Per le obbligazioni sociali risponde, in primo luogo, la s.n.c. regolare con il suo il patrimonio sociale e i singoli soci.; la differenza con la s.s. è che, in questo caso, il creditore deve escutere prima il patrimonio sociale e poi quello dei singoli soci (a meno che non si tratti di collettiva irregolare, in questo caso si applicano le norme della s.s.).
Sezione 6. SocietĂ  in ac...

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