VI.
Matrimonio omosessuale
1. Enrico e Lorenzo vogliono sposarsi
Enrico Oliari e Lorenzo Longhi hanno da tempo una relazione stabile; convivono a Trento dove conducono una vita come quella di tante altre coppie omosessuali. Hanno deciso di trasferirsi da Merano in questa cittĂ per usufruire dei contributi pubblici per lâacquisto della prima casa, non riconosciuti alle coppie gay nella provincia di Bolzano. Nel luglio del 2008 Enrico e Lorenzo si recano allâufficio di stato civile per dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio: vogliono poter godere dei diritti civili e sociali garantiti alle persone sposate. Chiedono dunque allâufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione di matrimonio, cosĂŹ come previsto dalla legge. Il 25 luglio dello stesso mese la richiesta viene tuttavia respinta. Una circolare ministeriale dellâanno precedente precisava infatti che «il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale». Enrico e Lorenzo decidono di impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale di Trento: a loro avviso la legislazione italiana non vieta espressamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso; se cosĂŹ fosse, inoltre, tale divieto sarebbe discriminatorio nei confronti degli omosessuali e dunque in conflitto col principio costituzionale di eguaglianza. Con una decisione del 24 febbraio 2009 il Tribunale di Trento respinge tuttavia il ricorso. A detta dei giudici trentini, il codice civile prevede che lâunione matrimoniale possa avvenire soltanto tra persone di sesso diverso, nĂ© questa limitazione puĂČ essere giudicata discriminatoria poichĂ© essa vale per tutti, indipendentemente dallâorientamento sessuale. Enrico e Lorenzo, convinti delle loro ragioni, adiscono a questo punto alla Corte dâAppello di Trento per rivendicare i loro diritti. I giudici dâappello ribadiscono tuttavia che, «sebbene non esista [nellâordinamento italiano] una norma che vieti espressamente il matrimonio tra omosessuali, dallâesame della disciplina complessiva dellâistituto matrimoniale [...] si evince che il matrimonio Ăš stato concepito e configurato al fine di regolamentare lâunione tra individui di sesso diverso». Nondimeno, la corte ritiene rilevante e non manifestamente infondata lâeccezione di incostituzionalitĂ presentata dai ricorrenti. I giudici, in particolare, fanno propri gli argomenti formulati pochi mesi prima dal Tribunale di Venezia con riguardo al caso di Galliano Mariani e Sergio Gallozzi, una coppia omosessuale alla quale era stata parimenti rifiutata la richiesta di matrimonio. Secondo i giudici veneziani, il codice civile, nelle parti in cui non permette il matrimonio omosessuale, Ăš in conflitto con i principi di libertĂ ed eguaglianza garantiti dalla costituzione. La questione fu portata cosĂŹ allâattenzione della Corte costituzionale, la quale si pronunciĂČ su questo e altri casi analoghi il 14 aprile 2010. Secondo i giudici costituzionali, non vi Ăš alcun conflitto tra il divieto di matrimonio omosessuale, implicitamente previsto dal codice civile, e la carta costituzionale. In forza del principio di libertĂ personale, va certo garantita alle coppie omosessuali una tutela giuridica equivalente a quella garantita dal matrimonio. Tuttavia, in nessuna sua disposizione la costituzione impone al legislatore di permettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. NĂ© il mancato accesso al matrimonio comporta alcuna forma di discriminazione, dal momento che le unioni omosessuali e il matrimonio â afferma la Corte â sono realtĂ disomogenee tra di loro. Esaurite tutte le forme di tutela giudiziaria messe a disposizione dallâordinamento italiano, il 10 giugno 2011 Enrico e Lorenzo decisero di presentare ricorso presso la Corte europea dei diritti dellâuomo (Cedu), lamentando che la legislazione italiana non permetteva loro di sposarsi nĂ© li tutelava in altro modo, discriminandoli cosĂŹ per il loro orientamento sessuale. Una discriminazione che violava la Convenzione europea dei diritti umani ove questa garantisce il rispetto della vita privata e familiare (art. 8), il diritto al matrimonio (art. 12) e il divieto di discriminazioni basate sul sesso (art. 14). Contro ogni aspettativa dei ricorrenti, la Cedu accolse il ricorso, ritenendo che la legislazione italiana non forniva sufficienti tutele alle coppie omosessuali. Pur non riconoscendo a Enrico e Lorenzo il diritto di sposarsi, la decisione della Cedu stimolĂČ il legislatore italiano a intervenire in materia. Il 20 maggio 2016 venne infatti promulgata la legge italiana sulle unioni civili, la quale riconosce tutela giuridica alle unioni tra persone dello stesso sesso nella forma del nuovo istituto dellâunione civile, che implica lâesclusione delle coppie dello stesso sesso dal matrimonio.
Prima di proseguire oltre, una domanda sorge spontanea: perchĂ© Enrico e Lorenzo chiesero di sposarsi, sebbene fossero consapevoli che la legislazione italiana, nella sua interpretazione vigente, non lo consentiva? La questione merita di essere chiarita. Prima del 2016 le coppie omosessuali non godevano nel nostro paese di alcuno specifico riconoscimento. CiĂČ era fonte di innumerevoli problemi pratici. Osservava Enrico Oliari in unâintervista: «Le faccio un esempio: tra pochi giorni il mio compagno sarĂ operato agli occhi e non ci vedrĂ per un poâ, circa tre o quattro giorni. Io non posso neppure prendere il congedo parentale sul lavoro, capisce?». Oltre a questo, i partner di una coppia omosessuale non godevano del diritto di succedere nel patrimonio del compagno defunto, del diritto di visita in caso di malattia, delle detrazioni fiscali per il partner a carico, della pensione di reversibilitĂ , del diritto di partecipare agli utili dellâimpresa familiare, e molto altro ancora. Ma la richiesta di Enrico e Lorenzo ha una portata piĂč ampia: il loro fu un atto di lotta civile contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali, compiuta nella forma della strategic litigation promossa con lâaiuto di associazioni no-profit di avvocati e sostenitori della causa. Si tratta di una discriminazione che in Italia aveva assunto, in anni recenti, la forma della «tolleranza repressiva»: non disciplinando in alcun modo le unioni tra persone dello stesso sesso, per un verso il legislatore dimostrava un atteggiamento tollerante nei loro confronti, per altro verso negava ad esse qualsiasi tipo di soggettivitĂ giuridica. In questo modo, la coppia omosessuale veniva relegata in una sorta di limbo socio-economico che la discriminava rispetto alla coppia eterosessuale, intesa come modello esclusivo di unione familiare. Di fronte allâinerzia del legislatore, la richiesta di Enrico e Lorenzo rappresentĂČ un appello affinchĂ© fossero i giudici a intervenire, tutelando la loro unione alla luce dei principi costituzionali.
Ă il caso di ricordare che il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali costituisce una tappa del lungo percorso teso a rimuovere le forme di discriminazione che affliggono gay e lesbiche nel mondo contemporaneo. La prima tappa di questo percorso Ăš costituita dal superamento dellâidea che lâomosessualitĂ sia una forma di malattia psichiatrica, suscettibile di essere curata restituendo il «malato» alla sua primigenia eterosessualitĂ ; la seconda Ăš rappresentata dal venir meno delle forme di criminalizzazione dei rapporti omosessuali, intesi come un crimen carnis contra naturam; la terza dalla liberalizzazione delle manifestazioni pubbliche dellâomosessualitĂ , in modo che queste non giustifichino discriminazioni in campo sociale e lavorativo; la quarta dal riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, di cui la battaglia di Enrico e Lorenzo costituisce un esempio; mentre la quinta tappa â ancora assai controversa in Italia â riguarda la possibilitĂ per la famiglia omosessuale di adottare un bambino oppure di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita o alla cosiddetta surrogazione di maternitĂ . Questioni, queste ultime, che esulano dai nostri scopi e che quindi non affronteremo.
2. Sesso biologico, orientamento sessuale e identitĂ di genere
Il caso di Enrico Oliari e Lorenzo Longhi costituisce un esempio emblematico del secondo tipo di conflitti tra diritto e morale a cui Ăš dedicato questo libro: si tratta dei conflitti che investono la sfera degli affetti familiari e le forme di responsabilitĂ che questi possono comportare, tanto sotto il profilo morale quanto sotto il profilo giuridico. Il matrimonio costituisce, tradizionalmente, lâistituto cardine che presiede alla tutela giuridica della famiglia, facendo sorgere un fascio di diritti e doveri che si estendono a tutti gli aspetti personali, sociali ed economici dellâunione di coppia. Prima di esaminare le ragioni pro e contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sono tuttavia opportuni alcuni chiarimenti concettuali per orientarsi nella discussione.
Il primo concerne la distinzione tra sesso biologico e orientamento sessuale. Per sesso biologico si intende lâappartenenza di un essere umano al sesso maschile, al sesso femminile, oppure ad entrambi (come nel caso dellâintersessualitĂ ), unâappartenenza che dipende dal patrimonio genetico di ciascun essere umano. I cromosomi sessuali determinano una serie di differenze anatomiche e biologiche tra gli individui che coinvolgono i loro livelli ormonali, la conformazione degli organi sessuali interni ed esterni, la capacitĂ riproduttiva. Lâessere maschio o femmina non dipende dunque dalle scelte individuali nĂ© da condizionamenti sociali: si tratta di una distinzione biologica indisponibile per lâuomo. Per orientamento sessuale si intende invece il modo in cui Ăš indirizzata lâattrazione sessuale e affettiva nei confronti di altre persone. Si suole distinguere, sotto questo profilo, tra eterosessualitĂ , omosessualitĂ e bisessualitĂ : Ăš eterosessuale lâindividuo che Ăš attratto da persone dellâaltro sesso, omosessuale chi prova attrazione per persone dello stesso sesso, e bisessuale chi Ăš attratto da persone di entrambi i sessi. Ora, non sussiste una relazione biunivoca tra sesso biologico e orientamento sessuale: si tratta di due fenomeni distinti. Sebbene le cause dellâorientamento sessuale siano assai controverse nella letteratura scientifica, vi Ăš accordo nel ritenere che si tratti di un fenomeno indipendente dal patrimonio genetico di un individuo come pure dalla sua volontĂ . Si tratta di una caratteristica personale indisponibile che tende ad essere stabile nel tempo, sebbene possa non essere consapevolmente perc...