CAPITOLO 11
Libertà di lavorare ovunque nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza
Ovvero l’applicazione del D.Lgs. 81/08
nel CoWORKING e nello SMART WORKING
I nuovi modelli di organizzazione del lavoro richiedono, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una rilettura delle modalità di attuazione della normativa. Il cambiamento deve essere accompagnato da una profonda trasformazione culturale sia da parte del vertice aziendale, sia da parte dei lavoratori.
Dalla supervisione diretta alla gestione per obiettivi
Come lo Smart working sposta il controllo dell’attività dalla supervisione diretta alla misurazione del risultato, così, dobbiamo (figure della sicurezza DDL; RSPP; Organi ispettivi e di controllo) rileggere i criteri di valutazione dei rischi, di sorveglianza e vigilanza sul lavoratore. è evidente che, nel momento in cui si abbraccia il concetto di lavoro agile, il Datore di lavoro perde il controllo diretto sul rischio.
Quando il Datore di lavoro decide di intraprendere il nuovo cammino organizzativo, deve necessariamente rielaborare il documento di valutazione dei rischi che, così come richiede la norma, deve essere aggiornato nei casi di modifiche all’organizzazione del lavoro; lo Smart working così come il Coworking devono essere considerati delle modifiche organizzative.
La Valutazione del rischio
La valutazione del rischio della mansione, che potrà beneficiare di questa nuova modalità organizzativa, dovrà essere aggiornata sia per gli aspetti di natura organizzativa propri dello Smart working, sia per comprendere e definire le misure di prevenzione e protezione associate alla variabilità dei rischi ai quali potenzialmente può sottoporsi il lavoratore scegliendo, di volta in volta, il contesto in cui andrà ad operare; gli ambienti in cui il dipendente decide di svolgere la propria prestazione sono al di fuori dal perimetro dell’azienda e non sono nella disponibilità giuridica del Datore di lavoro.
Quest’ultimo non ha né il controllo sugli ambienti e sugli impianti, né può incidere direttamente sul comportamento del lavoratore perché non ha la supervisione diretta dell’attività in corso di esecuzione. Poiché siamo in grado di identificare in tempo reale i rischi che incontriamo quotidianamente nella nostra vita privata, attuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, dobbiamo essere in grado di percepire anche quelli derivanti dall’attività lavorativa svolta in un contesto diverso dal luogo aziendale.
In entrambe le situazioni l’attenzione al contesto deve essere la medesima; se nella vita privata le valutazioni vengono attuate in maniera automatica, nello Smart working dobbiamo avere un livello di consapevolezza maggiore che deriva anche dalla formazione ricevuta.
La collaborazione del lavoratore alla valutazione del rischio diventa il cardine del sistema di tutela: egli è l’attore principale della propria sicurezza. Il Datore di lavoro dovrà definire gli ambiti e dovrà, coerentemente con le scelte fatte, fornire al dipendente gli strumenti con i quali poter padroneggiare e valutare il rischio.
Il Datore di lavoro rimane il garante della sicurezza, ma in questa fattispecie non possiamo prescindere dalla fondamentale ed esclusiva collaborazione con il lavoratore, o meglio il “lavoratore responsabile”.
Il Coworking
Per analizzare i nuovi modelli organizzativi dobbiamo fare interagire le diverse entità che compongo il nostro sistema della sicurezza. Le Entità in campo sono rappresentate da: Datore di lavoro, lavoratore, azienda, luogo di lavoro e attrezzature impiegate per lo svolgimento delle attività. Mettiamo in relazione i diversi elementi e vediamo quello che succede.
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